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22 settembre 2011 4 22 /09 /settembre /2011 16:06
CODICE PENALE 
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
 
TITOLO II
Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione
 
Capo I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
  
Art. 348 Abusivo esercizio di una professione

 

 
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
 
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link La tutela dei beni artistici e storici è
 
competenza dagli architetti.
  
Gli architetti sono i soggetti più idonei, alla luce dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità e sensibilità artistica ed estetica da loro acquisita, a garantire l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale.
 
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link T.A.R. VENETO, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1153

DIRITTO URBANISTICO - Progettazione di opere viarie - Competenza degli ingegneri - Affidamento della progettazione ad un architetto - Illegittimità - Artt. 51 e 54 R.D. n. 2437/1925.
Ai sensi degli artt. 51-54 del R.D. 23.10.1925, n. 2437, individuanti le rispettive competenze degli ingegneri e degli architetti ed in modo particolare le specifiche prescrizioni che vietano a quest’ultimi la progettazione di opere di urbanizzazione primaria (opere viarie), deve ritenersi precluso agli architetti la progettazione di un tratto di strada comunale, anche se di dimensioni contenute. Pres. Borea, Est. Farina- P.C.M. e altri (avv.ti Cacciavillani e Rampazzo) c. Comune di San Pietro di Cadore - (avv.ti Viel e Visconti) - TAR VENETO, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1153
 
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link T.A.R. CALABRIA, Sez II - 9 aprile 2008, n. 354

 Progettare opere idrauliche compete agli ingegneri

Catanzaro: l’incarico per la realizzazione della rete idrica non
può essere affidato ad un architetto
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link CORTE di CASSAZIONE Sentenza 6402/2011 
 
T.A.R. CAMPANIA Sentenza 9772/2010
 
T.A.R. ABRUZZO Sentenza 1213/2010 
 
Fuori dalla portata dei geometri le strutture in cemento armato
 
 
 
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R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
 
Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto
 
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37)
Capo IV
 
Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto
 
 
Art. 51
 
Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
 
 
Art. 52
 
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
 
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degliedifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (10), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
 
 
 
R. D. 11 Febbraio 1929 n. 274
 
Regolamento per la professione del geometra
 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929)
 
 
ART. 16
 
L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
 
a)      operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazionisecondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica diconfini; operazioni catastali ed estimi relativi;
 
b)      operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
 
c)      misura e divisione di fondi rustici;
 
d)      misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
 
e)      stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici; dalla grandine e dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
 
f)       stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;
 
g)      stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitùrurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessività di elementi di valutazione, richiedino le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
 
h)      funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
 
i)        curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza neicontratti agrari;
 
 l)  progetto, direzione , sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acqua per la stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
 
m)  progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
 
n)   misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
 
o)   misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni di lavori rurali sopra specificate;
 
p)   funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
 
q)  mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.
 
 
ART.17
 
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra e non pregiudicano quanto può formare oggettodell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.
 
ART. 18
 
Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.
Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:
1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;
2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;
3) la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.
La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f,) l,) m), n), o).

 

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commenti

G
Proprio il mese scorso mi sono rivolto ad un Geometra presente anche sull'albo ufficiale, per far effettuare una stima...geomoetra Gazzaniga di Cremona, molto professionale.
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